venerdì 10 ottobre 2014

SIAE o non SIAE?

Recentemente ho composto una canzone e mi sono informato sulle possibilità offerte dalla Società Italiana Autori ed Editori, ovvero la SIAE, circa la tutela accordata agli iscritti. Ne è venuto fuori un quadretto interessante.

Innanzitutto, precisiamo che cos'è la SIAE: è un ente pubblico economico a base associativa, che si occupa di fare da intermediario per la gestione dei diritti d'autore. In particolare, la SIAE riscuote i proventi che ci spettano quando le nostre opere vengono eseguite, commercializzate, ecc. , dopodiché li ripartisce tra gli aventi diritto.

Questi servizi vengono svolti di fronte al pagamento di una quota d'iscrizione che si rinnova annualmente (il rinnovo è automatico, la lettera di dimissioni deve pervenire almeno tre mesi prima della scadenza) e che, per gli artisti, si aggira attorno ai 150€, più una tassa di circa 130€, da pagare in caso di prima iscrizione.

Il deposito di ogni opera costa 65€, che diventano 132€ se si è autori non associati alla SIAE.
Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo.
Il deposito (tenetevi forte!) non dà alcun diritto per acquisire la qualità di associato alla SIAE o per la tutela dell’opera da parte della Società, che non ha alcun compito di lettura, giudizio o collocamento del lavoro depositato, né alcuna responsabilità per eventuali plagi o utilizzazioni illecite.

In pratica, se qualcuno commettesse un plagio o utilizzasse in modo illecito una delle nostre opere, la SIAE non ci offrirebbe alcun tipo di tutela (ovvero, ci si paga l'avvocato da soli e si va in causa) .
Qual è, allora, l'utilità del deposito SIAE

Dal punto di vista della tutela dell'opera, il deposito vale come prova di anteriorità, ovvero come sistema che permette al legittimo autore di dimostrare di essere arrivato prima di tutti gli altri pretendenti, che intendano spacciare per loro una sua opera.

Questo sistema è una semplice precauzione, che serve solo a darci uno strumento di prova in più in caso di controversia sulla paternità. Non fa nascere il diritto d'autore sull'opera
Secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 633/41, il diritto sorge al momento della creazione dell'opera.

Detto anche che l'iscrizione alla SIAE non è obbligatoria per legge (in teoria, ogni artista potrebbe gestire autonomamente i propri diritti d'autore, senza ricorrere ad un ente) , c'è da chiedersi se esistano alternative, più economiche rispetto al deposito, che provino la paternità di un'opera. La risposta è affermativa.

Ne esistono diverse, come l'autoinvio di un messaggio PEC (posta elettronica certificata) che contenga in allegato l'opera da datare; oppure l'utilizzo di servizi (gratuiti!) come Patamu (che ho scelto anch'io), che applicano una marcatura temporale ai nostri file, e che permettono quindi di dimostrarne l'avvenuta esistenza in una determinata data ed ora.

In chiusura, un servizio/inchiesta (vecchio, ma non troppo) di Report, dedicato alla SIAE
Dura un'oretta, ma è molto interessante e anche molto attuale. Curiosa la testimonianza di Gino Paoli, che nel frattempo ne è diventato presidente.